Titolo I
Principi Generali
Art. 1
Il Comune di Armungia è un ente
locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo.
Il Comune si avvale della sua
autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali
dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il
perseguimento dei suoi fini istituzionali.
Il comune rappresenta la comunità
di Armungia nei rapporti con lo stato, con la Regione Sardegna con la
Provincia di Cagliari e con gli altri enti e soggetti pubblici e privati e,
nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti
della comunità internazionale.
Art. 2
Finalità
Il comune promuove lo sviluppo e
il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Armungia
ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
Il Comune ricerca la
collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e
promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle
forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.
In particolare il comune ispira
la sua azione ai seguenti principi:
rimozione di tutti gli ostacoli
che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza
degli individui;
promozione di una cultura di pace
e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
promozione e diffusione della
lingua sarda, anche attraverso progetti di studio nell’area storica,
linguistica, artistica e letteraria sarda, in ogni ordine e grado di studio;
recupero, tutela e valorizzazione
delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni
locali;
tutela attiva della persona
improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di
volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
superamento di ogni
discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che
assicurino condizioni di pari opportunità;
promozione delle attività
culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare
riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
promozione della funzione sociale
dell’iniziativa economica, in particolare nei settori turistico, ambientale
e agropastorale, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e
cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici,
sociali e territoriali;
valorizzazione dello sviluppo
economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione
dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene
comune;
sostegno alle realtà della
cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale.
Art. 3
Territorio e sede comunale
1) Il territorio del comune si
estende per kmq 54,78, confina con i seguenti comuni San Nicolò Gerrei –
Villasalto – Ballao e Villaputzu;
2) Il palazzo civico, sede
comunale, è ubicato in Via Funtanedda n. 3;
3) Le adunanze degli organi
collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in
luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze;
4) All’interno del territorio
del Comune di Armungia non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni
del comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo
stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
Art. 4
Stemma e Gonfalone
Il comune negli atti e nel
sigillo si identifica con il nome di Armungia.
Lo stemma del comune è come
descritto dal decreto dei ministri n. S.G. 7483/A del 25/05/1993.
Nelle cerimonie e nelle altre
pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la
partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il sindaco può
disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
Il Consiglio può autorizzare
l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali
soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Art. 5
Consiglio comunale dei ragazzi
Il comune allo scopo di favorire
la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere
l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
Il consiglio comunale dei ragazzi
ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica
ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo,
cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli
anziani, rapporti con l’Unicef.
Le modalità di elezione e il
funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito
regolamento.
Art. 6
Programmazione e cooperazione
Il comune persegue le proprie
finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e
della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali,
economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
Il comune ricerca, in modo
particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la
Provincia di Cagliari, con la regione Sardegna e la XXIma Comunità Montana
Sarrabus-Gerrei.
Titolo II
Ordinamento strutturale
Capo I
Organi e loro attribuzioni
Art. 7
Organi
Sono organi del comune il
consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono
stabilite dalla legge e dal presente statuto.
Il consiglio comunale è organo
di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
Il Sindaco è responsabile
dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli
esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello
stato.
La giunta collabora col sindaco
nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di
impulso nei confronti del consiglio.
Art. 8
Deliberazioni degli organi
collegiali
Le deliberazioni degli organi
collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a
scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quanto venga
esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle
qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi
svolta.
L’istruttoria e la
documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i
responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del
consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità
e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
Il segretario comunale non
partecipa alle sedute quanto si trova in stato di incompatibilità; in tal
caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della
giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
I verbali delle sedute sono
firmati dal presidente e dal segretario.
Art. 9
Consiglio comunale
Il consiglio comunale è dotato
di autonomia organizzativa e funzionale, rappresentando l’intera comunità,
delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla
sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al
Sindaco.
L’elezione, la durata in
carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati
dalla legge.
Il consiglio comunale esercita la
potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le
proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle
procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
Il consiglio comunale definisce
gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune
presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei
casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente
all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo
consiliare.
Il consiglio comunale conforma
l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e
legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione
amministrativa.
Gli atti fondamentali del
consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere
nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli
strumenti necessari.
Il consiglio comunale ispira la
propria azione al principio di solidarietà.
Art. 10
Sessioni e convocazioni
L’attività del consiglio
comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
Ai fini della convocazione, sono
considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di
deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del
mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
Le sessioni ordinarie devono
essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle
straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può
avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
La convocazione del consiglio e
l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di
sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso
la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine
del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.
La convocazione è effettuata
tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a
ciascun consigliere nel domicilio da questi segnalato; la consegna deve
risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può
prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 1 giorno dopo la
prima.
L’integrazione dell’ordine
del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è
stato già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni
di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del
giorno in cui è stata convocata la seduta.
L’elenco degli argomenti da
trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno
precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere
adeguatamente pubblicizzato attraverso manifesti, bandi pubblici, in modo da
consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
La documentazione relativa alle
pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali
almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie,
almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore
prima nel caso di eccezionale urgenza.
Le sedute del consiglio sono
pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina
il funzionamento.
La prima convocazione del
consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetto
dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione
deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
In caso di impedimento
permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo
scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in
carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal
vicesindaco.
Art. 11
Linee programmatiche di mandato
Entro il termine di 120 giorni,
decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte
del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e
ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
Ciascun consigliere comunale ha
il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche,
proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante
presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal
regolamento del consiglio comunale.
Con cadenza almeno annuale, il
consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di
tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il
30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del consiglio provvedere a integrare,
nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche,
le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che
dovessero emergere in ambito locale.
Al termine del mandato politico -
amministrativo, il sindaco presenta all’organo consiliare il documento di
rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee
programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del
consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 12
Commissioni
Il consiglio comunale potrà
istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee e
speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette
commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio
proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo
e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai
gruppi di opposizione.
Il funzionamento, la
composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno
disciplinate con apposito regolamento.
La delibera di istituzione dovrà
essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Art. 13
Consiglieri
Lo stato giuridico, le dimissioni
e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi
rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.
Le funzioni di consigliere
anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha
ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate
dal più anziano di età.
I consiglieri comunali che non
intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza
giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio
comunale. A tale riguardo, il sindaco a seguito dell’avvenuto accertamento
dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con
comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n.
241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere
ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a
fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato
nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni
20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il
consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause
giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri
I consiglieri hanno diritto di
presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
Le modalità e le forme di
esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali
sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
I consiglieri comunali hanno
diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni
o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento
del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal
regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche
preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività
amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati
dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco
un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte
all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo,
di cui al successivo art. 15 del presente statuto.
Ciascun consigliere è tenuto a
eleggere un domicilio presso il quale verranno recapitati gli avvisi di
convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Art. 15
Gruppi consiliari
I consiglieri possono costituirsi
in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne
danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente
all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà
o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si
sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non
appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di
preferenze.
I consiglieri comunali possono
costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono
stati eletti; Il gruppo consiliare può essere composto anche da un solo
componente.
E’ istituita, presso il Comune
di Armungia, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle
finalità generali indicate dall’art. 14, comma 3 del presente statuto,
nonché dell’art. 31, comma 7 ter, della legge n. 142/90, e s.m. e i. La
disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel
regolamento del consiglio comunale.
I capigruppo consiliari sono
domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio protocollo del comune.
Ai capigruppo consiliari è
consentito ottenere gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli
atti utili all’espletamento del proprio mandato.
I gruppi consiliari hanno diritto
a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal
sindaco.
Art. 16
Sindaco
Il sindaco è eletto direttamente
dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì
i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause
di cessazione dalla carica.
Egli rappresenta il comune ed è
l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di
risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive
al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli
uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché
sull’esecuzione degli atti.
Il sindaco esercita le funzioni
attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende
all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune.
Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo
sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
Il sindaco, sulla base degli
indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e
alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
Il sindaco è inoltre competente,
sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell’ambito dei
criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a
coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i
bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare
riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
Al sindaco, oltre alle competenze
di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni
quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione
delle competenze connesse all’ufficio.
Art. 17
Attribuzioni di amministrazione
Il sindaco ha la rappresentanza
generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli
assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; in
particolare il sindaco:
dirige e coordina l’attività
politica e amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei
singoli assessori;
promuove e assume iniziative per
concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla
legge, sentito il consiglio comunale;
convoca i comizi per i referendum
previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;
adotta le ordinanze contingibili
e urgenti previste dalla legge;
nomina il segretario comunale,
scegliendolo nell’apposito albo;
conferisce e revoca al segretario
comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso
in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del
direttore;
nomina i responsabili degli
uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Art. 18
Attribuzioni di vigilanza
Il sindaco nell’esercizio delle
sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e
servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre
l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali,
le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i
rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
Egli compie gli atti conservativi
dei diritti del comune e promuove, direttamente e avvalendosi del segretario
comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche
amministrative sull’intera attività del comune.
Il sindaco promuove e assume
iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali,
istituzioni e società appartenenti al comune, svolgono le loro attività
secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi
attuativi espressi dalla giunta.
Art. 19
Attribuzioni organizzative
Il sindaco nell’esercizio delle
sue funzioni di organizzazione:
stabilisce gli argomenti
all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la
convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è
formulata da un quinto dei consiglieri;
esercita il potere di polizia
nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione
popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
propone argomenti da trattari in
giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
riceve le interrogazioni e le
mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.
Art. 20
Vice sindaco
Il vice sindaco nominato tale dal
sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte
le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
Il conferimento delle deleghe
rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e
agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.
Art. 21
Mozioni di sfiducia
Si rimanda all’art. 37 della
Legge 142/90.
Art. 22
Dimissioni e impedimento
permanente del sindaco
Si rimanda all’art. 37 bis della
Legge 142/90.
Art. 23
Giunta comunale
Si rimanda all’art. 35 della
Legge 142/90.
Art. 24
Composizione
La giunta è composta dal sindaco
e da un numero di assessori non superiore a 4 di cui uno è investito della
carica di vice sindaco.
Gli assessori sono scelti
normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche
assessori esterni al consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità
e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa
o professionale.
Gli assessori esterni possono
partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non
hanno diritto di voto.
Art. 25
Nomina
Il vice sindaco e gli altri
componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio
comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
Il sindaco può revocare uno o più
assessori dandone comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni
gli assessori dimissionari.
Le cause di incompatibilità, la
posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della
decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque
far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti
di parentela in linea retta entro il terzo grado, di affinità di primo grado,
di affiliazione, affidamento e adozione e i coniugi.
Salvi i casi di revoca da parte
del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione
degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
Art. 26
Funzionamento della giunta
La giunta è convocata e
presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori
e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli
argomenti proposti dai singoli assessori.
Le modalità di convocazione e di
funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
Le sedute sono valide se è
presente la maggioranza dei componenti (la metà 50%) e le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
La giunta riferisce
semestralmente al Consiglio sulla sua attività.
Art. 27
Competenze
La giunta collabora con il
sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di
legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino
nelle competenze attribuiti al sindaco, al segretario comunale, al direttore o
ai responsabili dei servizi comunali.
La giunta opera in modo
collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e
svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
La giunta, in particolare,
nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
propone al consiglio i
regolamenti;
approva i progetti, i programmi
esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal
regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
elabora le linee di indirizzo e
predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del
consiglio;
assume attività di iniziativa,
di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
modifica le tariffe, mentre
elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle
nuove;
nomina i membri delle commissioni
per i concorsi pubblici;
propone i criteri generali per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di
qualunque genere a enti e persone;
approva i regolamenti
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal consiglio;
dispone l’accettazione o il
rifiuto di lasciti e donazioni;
fissa la data di convocazione dei
comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni,
cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;
esercita, previa determinazione
dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia,
regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo
statuto ad altro organo;
decide in ordine alle
controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi
gestionali dell’ente;
fissa, ai sensi del regolamento e
degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di
lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il segretario
comunale;
determina, sentito il revisore
dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di
gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
approva il Piano degli Obiettivi
e delle risorse su proposta del segretario comunale;
conferisce gli incarichi ai
professionisti esterni;
adotta gli atti di accertamento e
d’impegno nell’ambito delle competenze a essa attribuite dalla legge,
dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ente.
Titolo II
Istituti di partecipazione
e diritti dei cittadini
Capo I
Partecipazione e decentramento
Art. 28
Partecipazione popolare
Il comune promuove e tutela la
partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione
dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la
trasparenza.
La partecipazione popolare si
esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di
volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento
amministrativo.
Il consiglio comunale predispone
e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i
cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente
titolo.
Capo II
Associazionismo e volontariato
Art. 29
Associazionismo
Il comune riconosce le forme di
associazionismo presenti sul proprio territorio.
A tal fine, la giunta comunale, a
istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio
comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza
sovracomunale.
Allo scopo di ottenere la
registrazione è necessario che l’associazione depositi in comune copia
dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
Non è ammesso il riconoscimento
di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi
generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente
statuto.
Le associazioni registrate devono
presentare annualmente il loro bilancio.
Il comune può promuovere e
istituire la consulta delle associazioni.
Art. 30
Diritti delle associazioni
Ciascuna associazione registrata
ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di
accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere
consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in
essa opera.
Le scelte amministrative che
incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute
dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
I pareri devono pervenire
all’ente nei termini stabiliti nella richiesta, in ogni caso non devono
essere inferiori a 15 giorni.
Art. 31
Contribuzioni alle associazioni
Il comune può erogare alle
associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da
destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.
Il comune può altresì mettere a
disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di
contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
Le modalità di erogazione dei
contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è
stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le
associazioni pari opportunità.
Il comune può gestire servizi in
collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello
nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei
contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito
regolamento.
Le associazioni che hanno
ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere nel termine
di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.
Art. 32
Volontariato
Il comune promuove forme di
volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al
miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in
particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la
tutela dell’ambiente.
Il volontariato potrà esprimere
il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a
progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
Capo III
Modalità di partecipazione
Art. 33
Consultazioni
L’amministrazione comunale può
indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e
proposte in merito all’attività amministrativa.
Le forme di tali consultazioni
sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 34
Petizioni
Chiunque, anche se non residente
nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi
dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di
interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
La raccolta di adesioni può
avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste
che sono rivolte all’Amministrazione.
La petizione è inoltrata al
Sindaco il quale, entro 20 giorni, le assegna in esame all’organo competente
e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
Se la petizione è sottoscritta
da almeno 30 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro
30 giorni dal ricevimento.
Il contenuto della decisione
dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è
pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo
tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel
territorio del Comune.
Se la petizione è sottoscritta
da almeno 20 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza
che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta
del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 20 giorni.
Art. 35
Proposte
Qualora un numero di elettori del
comune non inferiore a 30 avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti
amministrativi di competenza dell’Ente e tali proposte siano
sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura
dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei
responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la
proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in
consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
L'organo competente può sentire
i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30
giorni dal ricevimento della proposta.
Le determinazioni di cui al comma
precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente
ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 36
Referendum
Un numero di elettori residenti
non inferiore al 40% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che
vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
Non possono essere indetti
referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività
amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso
argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono
inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
statuto comunale;
regolamento del consiglio
comunale;
piano urbanistico comunale e
strumenti urbanistici attuativi;
Il quesito da sottoporre agli
elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare
equivoci.
Sono ammesse richieste di
referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati
dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle
materie di cui al precedente comma 2.
Il consigli comunale approva un
regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le
modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro
validità e la proclamazione del risultato.
Il consiglio comunale deve
prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni
dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito
all’oggetto della stessa.
Non si procede agli adempimenti
del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà
più uno degli aventi diritto.
Il mancato recepimento delle
indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve
essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei
consiglieri comunali.
Nel caso in cui la proposta,
sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere
decisioni contrastanti con essa.
Art. 37
Accesso agli atti
Ciascun cittadino ha libero
accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei
soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
Possono essere sottratti alla
consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative
dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
La consultazione degli atti di
cui al primo comma , deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta
motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da regolamento vigente.
In caso di diniego da parte
dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto interessato può
rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del comune, che deve comunicare
le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta stessa.
In caso di diniego devono essere
esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione
dell’atto richiesto.
Il regolamento stabilisce i tempi
e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 38
Diritto di informazione
Tutti gli atti
dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario
determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
La pubblicazione avviene, di
norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti,
situato nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione della giunta in
appositi spazi, a ciò destinati.
L’affissione viene curata dal
segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi
certifica l’avvenuta pubblicazione.
Gli atti aventi destinatario
determinato devono essere notificati all’interessato.
Le ordinanze, i conferimenti di
contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante
affissione.
Inoltre, per gli atti più
importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione
negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna
divulgazione.
Art. 39
Istanze
Chiunque, singolo o associato, può
rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti
dell’attività amministrativa.
La risposta all’interrogazione
deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.
Capo IV
Difensore civico
Art. 40
Nomina
Il difensore civico è nominato
dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento
con altri comuni o con la provincia di Cagliari, a scrutinio segreto e a
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Ciascun cittadino che abbia i
requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria
candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco
previo controllo dei requisiti.
La designazione del difensore
civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano
ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico –
amministrativa.
Il difensore civico rimane in
carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino
all’insediamento del successore.
Non può essere nominato
difensore civico:
chi si trova in condizioni di
ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
i parlamentari, i consiglieri
regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle
comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di
culto, i membri di partiti politici;
i dipendenti del comune, gli
amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende
che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che
ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
chi fornisca prestazioni di
lavoro autonomo all’amministrazione comunale;
chi sia coniuge o abbia rapporti
di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune,
suoi dipendenti od il segretario comunale.
Art. 41
Decadenza
il difensore civico decade dal
suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o
nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.
Il difensore civico può essere
revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
In ipotesi di surroga, per
revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale
dell’incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.
Art. 42
Funzioni
Il difensore civico ha il compito
di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire
l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonchè il
rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
Il difensore civico deve
intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni
volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
Il difensore civico deve
provvedere affinchè la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può
dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinchè la stessa possa
tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
Il difensore civico deve inoltre
vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
Il difensore civico deve
garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui;
egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno
alla settimana.
Il difensore civico esercita il
controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 17, comma 38 della
legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall’art. 17,
comma 39, dell’ultima legge citata.
Art. 43
Facoltà e prerogative
L’ufficio del difensore civico
ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’amministrazione
comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo
svolgimento del suo incarico.
Il difensore civico
nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in
possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici
servizi.
Egli inoltre può convocare il
responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie,
chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.
Il difensore civico riferisce
entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al
cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali o
alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
Il difensore civico può altresì
invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa
opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
E’ facoltà del difensore
civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività
della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute
pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private,
appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette
riunioni.
Art. 44
Relazione annuale
Il difensore civico presenta ogni
anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta
nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi
e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più
opportuni allo scopo di eliminarle.
Il difensore civico nella
relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a
migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza
dei servizi pubblici, nonchè a garantire l’imparzialità delle decisioni.
Tutte le volte che ne ravvisa
l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni
al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale.
Art. 45
Indennità di funzione
Al difensore civico è
corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato
annualmente dal consiglio comunale.
Capo V
Procedimento amministrativo
Art. 46
Diritto di intervento nei
procedimenti
chiunque sia portatore di un
diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento
amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente
previsti dalla legge o dal regolamento.
L’amministrazione comunale deve
rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura e il
termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 47
Procedimenti ad istanza di parte
Nel caso di procedimenti ad
istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di
essere sentito dal funzionario o dall’amministrazione che deve pronunciarsi
in merito.
Il funzionario o
l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla
richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
Ad ogni istanza rivolta ad
ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere
data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.
Nel caso l’atto o provvedimento
richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di
altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della
richiesta ricevuta.
Tali soggetti possono inviare
all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15
giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art.48
Procedimenti ad impulso
d’ufficio
Nel caso di procedimenti ad
impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai
soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano
essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il
termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza
individuati nel regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare
istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
I soggetti interessati possono,
altresì nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal
funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in
merito.
Qualora per l’elevato numero
degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di
cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi
dell’art. 38 dello statuto.
Titolo III
Attività amministrativa
Art. 49
Obiettivi dell’attività
amministrativa
Il comune informa la propria
attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di
trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità
delle procedure.
Gli organi istituzionali del
comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle
istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal
presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
Il comune, allo scopo di
soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione
previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni
e con la provincia.
Art. 50
Servizi pubblici comunali
Il comune può istituire e
gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi
o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere
lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
I servizi da gestirsi con diritto
di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 51
Forme di gestione di servizi
pubblici
Il consiglio comunale può
deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti
forme:
in economia, quando per le
modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno
costituire un’istituzione o un’azienda;
in concessione a terzi quando
esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
a mezzo di azienda speciale anche
per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
a mezzo di istituzione, per
l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
a mezzo di società per azioni o
a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda
opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione
di altri soggetti pubblici e privati;
a mezzo di convenzioni, consorzi,
accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita
dalla legge.
Il comune può partecipare a
società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi
che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
Il comune può altresì dare
impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse
ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di
diritto comune.
I poteri, a eccezione del
referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli
atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle
istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 52
Aziende speciali
Il consiglio comunale può
deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità
giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo
statuto.
Le aziende speciali informano la
loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di
economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da
conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i
trasferimenti.
I servizi di competenza delle
aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio
comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e
la migliore qualità dei servizi.
Art. 53
Struttura delle aziende speciali
Lo statuto delle aziende speciali
ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
Sono organi delle aziende
speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il
collegio di revisione.
Il presidente e gli
amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone
in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di
speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni
esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
Il direttore è assunto per
pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei
quali si può procedere alla chiamata diretta.
Il consiglio comunale provvede
alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di
dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione
delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle
tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
Il consiglio comunale approva
altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo
delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
Gli amministratori delle aziende
speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge,
documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità
dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.
Art. 54
Istituzioni
Le istituzioni sono organismi
strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia
gestionale.
Sono organi delle istituzioni il
consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
Gli organi dell’istituzione
sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge,
per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle
finalità dell’amministrazione.
Il consiglio comunale determina
gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi
compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la
fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i
programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
Il consiglio di amministrazione
provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle
finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le
modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
Il regolamento può anche
prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o
al controllo dell’istituzione.
Art. 55
Società per azioni o a
responsabilità limitata
Il consiglio comunale può
approvare la partecipazione dell’Ente a società per azioni o a
responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente
provvedendo anche alla loro costituzione.
Nel caso di servizi pubblici di
primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri
eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
L’atto costitutivo, lo statuto
o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio
comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei
soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
Il comune sceglie i propri
rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e
nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e
degli utenti.
I consiglieri comunali non
possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per
azioni o a responsabilità limitata.
Il sindaco o un suo delegato
partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.
Il consiglio comunale provvede a
verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a
responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività
sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla
società medesima.
Art. 56
Convenzioni
Il consiglio comunale, su
proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con
amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire
in modo coordinato servizi pubblici.
Le convenzioni devono stabilire i
fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 57
Consorzi
Il comune può partecipare alla
costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di
uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto
applicabili.
A questo fine il consiglio
comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai
sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
La convenzione deve prevedere
l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti
fondamentali che dovranno essere pubblicati all’albo pretorio di ciascun
Comune.
Il sindaco o un suo delegato fa
parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 58
Accordi di programma
Il sindaco per la definizione e
l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e
coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla
competenza primaria o prevalente del comune sull’opera o sugli interventi o
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i
tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
L’accordo di programma,
consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente
della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito
in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione
formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 27, comma 4, della legge 8
giugno 1990 n. 142, modificato dall’art. 17, comma 9, della legge n. 127/97.
Qualora l’accordo sia adottato
con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti
urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
Titolo IV
Uffici e personale
Capo I
Uffici
Art. 59
Principi strutturali e
organizzativi
L’amministrazione del comune si
esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere
improntata ai seguenti principi:
un’organizzazione del lavoro
per progetti, obiettivi e programmi;
l’analisi e l’individuazione
delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di
efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
l’individuazione di
responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale
dei soggetti;
il superamento della separazione
rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della
massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima
collaborazione tra gli uffici.
Art. 60
Organizzazione degli uffici e del
personale
Il comune disciplina con appositi
atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del
presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base
della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio
comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa
attribuita al segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei
servizi.
Gli uffici sono organizzati
secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di
funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
I servizi e gli uffici operano
sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando
costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti,
verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.
Gli orari dei servizi aperti al
pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei
cittadini.
Art. 61
Regolamento degli uffici e dei
servizi
Il comune attraverso il
regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per
l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le
attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i
rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il segretario o il
direttore se nominato e gli organi amministrativi.
I regolamenti si uniformano al
principio secondo cui agli organi di governo é attribuita la funzione
politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in
piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun
settore e di verificarne il conseguimento; al segretario o direttore se
nominato e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli
obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini
istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa,
tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
L’organizzazione del comune si
articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità,
in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito
regolamento;
Il comune recepisce e applica gli
accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera
organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze
sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e
contrattuali in vigore.
Art. 62
Diritti e doveri dei dipendenti
I dipendenti comunali, inquadrati
in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla
disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del
personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono
la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.
Ogni dipendente comunale è
tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di
competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei
rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli é altresì
direttamente responsabile verso il segretario, il responsabile degli uffici e
dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati
conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
Il regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali
il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del
personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e
l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle
libertà e dei diritti sindacali.
L’approvazione dei ruoli e dei
tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente,
dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole
aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal
sindaco, dal segretario e dagli organi collegiali.
Il personale di cui al precedente
comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di
polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni
edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e
urgente.
Il regolamento di organizzazione
individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.
Capo II
Personale direttivo
Art. 63
Direttore generale
Il sindaco, può nominare un
direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a
tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui
popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
In tal caso il direttore generale
dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni
interessati.
Art. 64
Compiti del direttore generale
Il direttore generale provvede ad
attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il
sindaco.
Il direttore generale sovrintende
alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed
efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono
nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.
La durata dell’incarico non può
eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua
revoca nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando
sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché
in ogni altro caso di grave opportunità.
Quando non risulta stipulata la
convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni
possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta
comunale.
Art. 65
Funzioni del direttore generale
Il direttore generale predispone
la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli
obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi
forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
Egli in particolare esercita le
seguenti funzioni:
predispone, sulla base delle
direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione,
relazioni o studi particolari;
organizza e dirige il personale,
coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla
giunta;
verifica l’efficacia e
l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;
promuove i procedimenti
disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e
adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia
con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
autorizza le missioni, le
prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili
dei servizi;
emana gli atti di esecuzione
delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei
responsabili dei servizi;
gestisce i processi di mobilità
intersettoriale del personale;
riesamina annualmente, sentiti i
responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la
distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco
eventuali provvedimenti in merito;
promuove i procedimenti e adotta,
in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei
casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal
servizio competente;
promuove e resiste alle liti, ed
ha il potere di conciliare e di transigere.
Art. 66
Responsabili degli uffici dei
servizi
I responsabili degli uffici e dei
servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi.
I responsabili provvedono ad
organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni
ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo
le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
Essi nell’ambito delle
competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad
attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se
nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.
Art. 67
Funzioni dei responsabili degli
uffici e dei servizi
I responsabili degli uffici e dei
servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati,
approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto
e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa.
Essi provvedono altresì al
rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti
funzioni:
presiedono le commissioni di
gara, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;
rilasciano le attestazioni e le
certificazioni;
emettono le comunicazioni, i
verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e
di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di
pubblicazione degli strumenti urbanistici;
provvedono alle autenticazioni e
alle legalizzazioni;
pronunciano le ordinanze di
demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;
emettono le ordinanze di
ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono
l’applicazione delle sanzioni accessorie;
pronunciano le altre ordinanze
previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui
all’art. 38 della legge n. 142/90;
promuovono i procedimenti
disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le
sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
provvedono a dare pronta
esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive
impartite dal sindaco e dal segretario;
forniscono al segretario nei
termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la
predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
autorizzano le prestazioni di
lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale
dipendente secondo le direttive impartite dal segretario e dal sindaco;
concedono le licenze agli
obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
rispondono nei confronti del
segretario e del sindaco, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro
assegnati.
Il sindaco può delegare ai
responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo
statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive
per il loro corretto espletamento.
Art. 68
Incarichi dirigenziali e di alta
specializzazione
La giunta comunale, nelle forme,
con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori
della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di
personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i
dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.
La giunta comunale nel caso di
vacanza del posto o per motivate necessità può assegnare, nelle forme e con
le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a
personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto
di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 127/97.
I contratti a tempo determinato
non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo
consentano apposite norme di legge.
Art. 69
Collaborazioni esterne
Il regolamento può prevedere
collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di
lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
Le norme regolamentari per il
conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei
all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere
superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del
relativo trattamento economico.
Art. 70
Ufficio di indirizzo e di
controllo
Il regolamento può prevedere la
costituzione di uffici posti alle direttive dipendenze del sindaco, della
giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di
indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti
dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l’ente
non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di
cui all’art. 45 del dlgs n. 504/92.
Art. 71
Segretario comunale
Il segretario comunale è
nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto
nell’apposito albo.
Il consiglio comunale può
approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione
consortile dell’ufficio del segretario comunale.
Lo stato giuridico e il
trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e
dalla contrattazione collettiva.
Il segretario comunale, nel
rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica
agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art. 72
Funzioni del segretario comunale
Il segretario comunale partecipa
alle riunioni di giunta e di consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive
insieme al sindaco.
Il segretario comunale può
partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con
l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula
i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla
giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
Il segretario comunale riceve dai
consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta
soggette a controllo eventuale del difensore civico.
Egli presiede l’ufficio
comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei
referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei
consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
Il segretario comunale roga i
contratti del comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria
l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti
unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra
funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal
sindaco.
Presiede le commissioni di
concorso.
Capo IV
La responsabilità
Art. 73
Responsabilità verso il comune
Gli amministratori e di
dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da
violazioni di obblighi di servizio.
Il sindaco, il segretario
comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente
od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che
diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma; devono farne denuncia
al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti
per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
Qualora il fatto dannoso sia
imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia
è fatta a cura del sindaco.
Art. 74
Responsabilità verso terzi
Gli amministratori, il
segretario, il direttore e di dipendenti comunali che, nell’esercizio delle
funzioni loro conferite dalla leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per
dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a
risarcirlo.
Ove il comune abbia corrisposto
al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal
segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del
precedente articolo.
La responsabilità personale
dell’amministratore, del direttore o del dipendente che abbia violato
diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di
operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od
operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano
obbligati per legge o per regolamento.
Quando la violazione del diritto
sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono
responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno
partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro
che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 75
Responsabilità dei contabili
Il tesoriere e ogni altro
contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della
gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale
autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della
gestione ed è soggetto alla responsabilità stabilite nelle norme di legge e
di regolamento.
Capo V
Finanza e contabilità
Art. 76
Ordinamento
L’ordinamento della finanza del
comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal
regolamento.
Nell’ambito della finanza
pubblica, il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza
di risorse proprie e trasferite.
Il comune, in conformità delle
leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma
nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio
e patrimonio.
Art. 77
Attività finanziaria del comune
Le entrate finanziarie del comune
sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte
erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti
erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura
patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per
legge o regolamento.
I trasferimenti erariali sono
destinati a garantire i servizi comunali indispensabili; le entrate fiscali
finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità
e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici
indispensabili.
Nell’ambito delle facoltà
concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con
deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
Il comune applica le imposte
tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i
principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe
in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 78
Amministrazione dei beni comunali
Il sindaco dispone la
compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da
rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al
responsabile dell’ufficio patrimonio del comune dell’esattezza
dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della
conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
I beni patrimoniali comunali non
utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo
secondo del presente statuto possono essere dati in affitto; i beni demaniali
possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla
giunta comunale.
Le somme provenienti
dall’alienazione di beni, di lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o,
comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, possono essere impiegate in
titoli nominativi dello stato o nell’estinzione di passività onerose o nel
miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
Art. 79
Bilancio comunale
L’ordinamento contabile del
comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al
regolamento di contabilità.
La gestione finanziaria del
comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini
di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito
dalla legge, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità,
veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e
finanziario.
Il bilancio e gli allegati
prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura
per programmi, servizi e interventi.
Gli impegni di spesa, per essere
efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la
relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.
Art. 80
Rendiconto della gestione
I fatti gestionali sono rilevati
mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del
patrimonio.
Il rendiconto è deliberato dal
consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.
La giunta comunale allega al
rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore
dei conti.
Art. 81
Attività contrattuale
Il comune, per il perseguimento
dei sui fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di
lavori, delle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a
titolo oneroso alle permute e alle locazioni.
La stipulazione dei contratti
deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile.
La determinazione deve indicare
il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in
base alle disposizioni vigenti.
Art. 82
Revisore dei conti
Il consiglio comunale elegge il
revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
Il revisore ha diritto di accesso
agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile
per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrano
gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.
Il revisore collabora con il
consiglio comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la
vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente
e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto del bilancio.
Nella relazione di cui al
precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire
una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Il revisore, ove riscontri gravi
irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al
consiglio.
Il revisore risponde della verità
delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e
del buon padre di famiglia.
Al revisore dei conti possono
essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché
alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e
dei servizi di cui all’art. 20 del dlgs 3 febbraio 1993 n. 29.
Art. 83
Tesoreria
– Il comune ha un servizio di
tesoreria che comprende:
la riscossione di tutte le
entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di
incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei
tributi;
la riscossione di qualsiasi altra
somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente
entro i termini previsti dal regolamento di contabilità;
il pagamento delle spese ordinate
mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei
fondi di cassa disponibili;
il pagamento, anche in mancanza
dei relativi mandati, delle rate di ammortamento
di mutui, dei contributi
previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
I rapporti del comune con il
tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonchè
da apposita convenzione.
Art. 84
Controllo economico della gestione
I responsabili degli uffici e dei
servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico
finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro
assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
Le operazioni eseguite e le loro
risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie
osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne
riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da
adottarsi sentito il revisore.
Titolo VI
Disposizioni diverse
Art. 85
Iniziative per il mutamento delle
circoscrizioni provinciali
Il Comune esercita l’iniziativa
per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 133 della
Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
L’iniziativa deve essere
assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.
Art. 86
Delega di funzioni alla comunità
montana
Il consiglio comunale, con
deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può
delegare alla comunità montana l’esercizio di funzioni del comune.
Il comune, nel caso di delega, si
riserva poteri di indirizzo e di controllo.
Art. 87
Pareri obbligatori
Il comune è tenuto a chiedere i
pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della
programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi
dell’art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito
dall’art. 17, comma 24, della legge 127/97.
Decorso infruttuosamente il
termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.