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| L'autocertificazione: |
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| Cos'è
l'autocertificazione? |
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L'autocertificazione
è un'autonoma certificazione che ciascun cittadino
può effettuare dichiarando dati che dovrebbero essere
forniti dalla Pubblica Amministrazione.Il suo scopo è
semplificare le procedure burocratiche e semplificare il
rapporto con la Pubblica Amministrazione, poichè
consente al cittadino di autocertificare fatti, stati e
qualità a diretta conoscenza del dichiarante eliminando
la necessità di rivolgersi agli sportelli degli Enti
preposti al normale rilascio.
Essa è disciplinata dalle seguenti Leggi:
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Legge
4/1/1968 n. 15, Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione ed
autenticazione di firme;
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Legge
15/3/97 n. 59, Delega al Governo per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa (c.d. "Bassanini");
-
Legge
15/5/97 n.127, Misure urgenti per lo snellimento della
attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo (c.d. "Bassanini
2");
-
Legge
16/06/1998 n. 191, Modifiche ed integrazioni alle
leggi n. 59/1997 e n. 127/1997 (c.d. "Bassanini
ter");
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Regolamento
per la semplificazione delle Norme sulla
documentazione amministrativa, dpr 20.10.1998 n°403.
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| In
quali casi può essere effettuata l'autocertificazione? |
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L'autocertificazione
può essere utilizzata nel rapporto con le Amministrazioni
dello Stato (siano esse centrali che periferiche),
compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado,
le Istituzioni Universitarie, le Aziende, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità Montane, l'ATERP, le
Camere di Commercio e qualsiasi altro Ente pubblico (
compresi gli Enti pubblici economici) e le imprese che
gestiscono servizi pubblici .
Non è invece consentita l'autocertificazione:
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nei
rapporti con e tra privati.
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per
gli stati di servizio ed i fogli matricolari
-
per
gli estratti di nascita e di stato civile nei casi in
cui, secondo precise norme, occorra accertare
l'esistenza di eventuali annotazioni
-
nel
caso di certificati medici, sanitari, veterinari, di
origine, di conformità CE, di marchi o brevetti poichè
non possono essere sostituiti da altro documento,
salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
-
in
tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle
istituzioni scolastiche ai fini della pratica non
agonistica di attività sportive. Essi sono sostituiti
con un unico certificato di idoneità alla pratica non
agonistica di attività sportive rilasciato dal medico
di base con validità per l'intero anno scolastico.
Gli
impiegati degli enti preposti saranno tenuti,
secondo proprie disposizioni e organizzazioni d'ufficio, ad
accettare le autodichiarazioni indispensabili
per l'attivazione dei servizi richiesti.
In caso di mancata accettazione del documento
autocertificato da parte dell'impiegato, sarà sufficiente
richiedere le generalità e la qualifica dell'impiegato;
può anche richiedere allo stesso e per iscritto il motivo
del rifiuto. Contestualmente il cittadino segnalerà
quanto accaduto al dirigente dell'Ente.
L'addetto allo sportello va incontro alle sanzioni
(reclusione o multa) previste dall'art. 328 del Codice
penale per "omissioni" o "rifiuto d'atti
d'ufficio", nel caso in cui il rifiuto non sia
motivato e la motivazione non venga fornita entro 30
giorni dalla richiesta.
Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma 4, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, costituisce violazione dei
doveri d'ufficio la mancata accettazione della
dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di
legge o di regolamento ne consentono la presentazione in
luogo della produzione di atti di notorietà.
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| Che
validità ha l'autocertificazione? |
I
certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati e fatti personali non soggetti a
modificazioni (ad es. certificato di nascita, di morte,
titolo di studio) hanno validità illimitata. Le
restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla
data di rilascio, salvo che disposizioni di legge o
regolamentari prevedano una validità superiore. Anche i
certificati rilasciati dal casellario giudiziale
(certificato penale, certificato relativo ai carichi
pendenti, alla sottoposizione a procedure fallimentari,
ecc.) hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.
I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato
civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di
stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni,
nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche
oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato
dichiari, in fondo al documento, che le informazioni
contenute nel certificato stesso non hanno subito
variazioni dalla data di rilascio.
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| Chi
può usufruire dell'autocertificazione? |
Possono
usufruire dell'autocertificazione tutti i cittadini
italiani senza alcun limite o riserva. Nel caso in cui
le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 siano presentate da
cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse
modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini
extracomunitari residenti in Italia (secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
o privati italiani.
Nel caso in cui il dichiarante non sa o non può firmare,
la dichiarazione è raccolta dal pubblico ufficiale previo
accertamento dell'identità del dichiarante.
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| Quali
sanzioni ci sono per chi falsifica l'autocertificazione? |
Per
coloro i quali hanno effettuato falsificazioni sulle
autocertificazioni sono previste severe sanzioni.
Le Pubbliche Amministrazioni sono infatti tenute ad
effettuare controlli incrociati, anche attraverso
strumenti telematici, per verificare la validità delle
informazioni dichiarate da chi si autocertifica.
L'abuso della fiducia data al cittadino dal Legislatore
permettendogli di sostituire le certificazioni con delle
autodichiarazioni è punita ai sensi del Codice Penale e
dalle leggi speciali in materia, con la reclusione o la
multa.
Si ricorda che anche l'esibizione di un atto contenente
dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto
falso.
Inoltre, ove i reati sopra indicati siano commessi per
ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice nei casi più gravi può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione o arte.
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